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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“CIRCOLO CORPO PULITO”

Statuto dell' ASSOCIAZIONE CIRCOLO CORPO PULITO

 

Articolo 1

E'costituita l’Associazione Circolo Corpo Pulito libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e ss. c.c., nonché del presente statuto.

 L'Associazione ha sede in via Vignolese 61  - Cap 41057 – Spilamberto MO

Eventuali modifiche della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’assemblea dei soci e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto sociale. In caso d’iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

 

Articolo 2

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

favorire il benessere bio-psicosociale dell'individuo attraverso l'utilizzo di metodologie naturali o scientifiche con un approccio complessivo alla persona e il miglioramento della qualità della vita (nell’ambito della ricerca scientifica, fisica quantistica e studio delle frequenze e delle vibrazioni e in accordo con FNNP Federazione nazionale naturopati professionisti – Dott. Rudy Lanza).

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di    interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

  1. corsi di formazione e perfezionamento tecnici e pratici e laboratori esperienziali.

  2. divulgazione delle esperienze maturate nell'ambito del benessere quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    1. l'organizzazione di convegni, dibattiti, serate a tema, conferenze,

    2. la pubblicazione, la distribuzione di libri, periodici ed audiovisivi,

    3. la promozione di viaggi-studio, trekking guidati, soggiorni naturalistici,

    4. la formazione dei gruppi d'acquisto, noleggio e baratto,

 

  1.  Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività,

  2. Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali,

  3. Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi,

  4. Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività,

  5. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'estero.

 

Articolo 3

L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Organizzazione di convegni o seminari,

  • progettazione eventi di raccolta fondi,

  • gestione eventi socio/ricreativi,

Le attività sono svolte con l'apporto prevalente di volontari, che operano gratuitamente a favore dell'associazione.

 

Articolo 4

Sono soci  dell’Associazione le persone interessate al perseguimento degli scopi sociali.

 

La quota sociale non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

 

Articolo 5

L’ammissione dei soci  è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal  Consiglio direttivo.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da genitore o tutore.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all'assemblea dei soci.

 

 

Articolo 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni davanti all'assemblea dei soci.

 

Articolo 7

Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Articolo 8

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

–             beni, immobili e mobili;

–             contributi;

–             donazioni e lasciti;

–             rimborsi;

–             attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

–             ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Articolo 9

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

 

Articolo 10

Gli organi dell’Associazione sono:

–             l’Assemblea dei soci;

–             il Consiglio Direttivo;

–             il Presidente.

 

Articolo 11

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante idoneo avviso scritto (posta elettronica, sms, lettera, affissione c/o la sede dell’associazione, pubblicazione sui social network, sito dell'Associazione) da recapitarsi almeno 8 giorni prima dell'assemblea. In assenza di questa  modalità sono comunque valide le assemblee a cui partecipino per delega o di persona tutti gli associati

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.

 

Articolo 12

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo;

–             approva il bilancio consuntivo;

–             approva l'eventuale regolamento interno.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un Presidente e un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

 

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

 

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è convocato:

–             dal Presidente;

–             da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;

–             su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

–             predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

–             formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

–             elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; 

–             stabilire gli importi delle quote annuali .

 

Articolo 15

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo competente.

 

Articolo 17

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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Viene definito "parassita" un organismo, vegetale o animale, che vive in un altro organismo di una specie diversa dalla sua. Si tratta di un ospite dannoso perché vive alle spese dell'organismo ospitante e generalmente gli reca dei danni. Vi sono dei parassiti che riescono a vivere indipendentemente dall'organismo ospitante (detti facoltativi) e altri che, invece, dipendono interamente dall'organismo che li ospita per la loro sopravvivenza. Si distinguono in ectoparassiti, che vivono a contatto della pelle (pulci, pidocchi, zecche, acari, ecc.) e endoparassiti, che vivono all'interno dell'organismo (protozoi, vermi, ecc.). Solitamente i parassiti sono considerati patogeni (portatori di malattia), talvolta fanno il danno appena si sono introdotti nell'ospite, ma vi sono dei casi in cui possono restare senza far danni, pur essendo comunque un potenziale nemico. Ricordiamo che i parassiti vivono alle spese del corpo umano e competono con le cellule umane per accaparrarsi il nutrimento, emettendo rifiuti tossici. Se ne contano più di 100 tipi e possono entrare tramite: * l'acqua che beviamo, * il cibo vegetale impropriamente lavato, * carne cruda o poco cotta, *altre tossine dovute all'ambiente o ai prodotti chimici usati nell'industria farmaceutica o alimentare, * l'uso di antibiotici e medicine che tendono ad abbassare le difese immunitarie, * gli animali domestici, specialmente i cani.

 

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