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STATUTO DEL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS

“CIRCOLO CORPO PULITO”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CIRCOLO CORPO PULITO - APS"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 una associazione culturale di promozione sociale denominata "CIRCOLO CORPO PULITO - APS", con sede in Spilamberto (MO), operante senza scopo di lucro che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci, così come di aprire o chiudere sedi operative della stessa associazione. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell’art 5 del Codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l’associazione ha la seguente finalità:

favorire il benessere bio-psicosociale dell'individuo attraverso l'utilizzo di metodologie naturali o scientifiche con un approccio complessivo alla persona e il miglioramento della qualità della vita (nell’ambito della ricerca scientifica, fisica quantistica e studio delle frequenze e delle vibrazioni e in accordo con FNNP Federazione nazionale naturopati professionisti – Dott. Rudy Lanza).

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

a)corsi di formazione e perfezionamento tecnici e pratici e laboratori esperienziali.

b)divulgazione delle esperienze maturate nell'ambito del benessere quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I.l'organizzazione di convegni, dibattiti, serate a tema, conferenze,

II.la pubblicazione, la distribuzione di libri, periodici ed audiovisivi

III.la promozione di viaggi-studio, trekking guidati, soggiorni naturalistici

IV.la formazione dei gruppi d'acquisto e di noleggio

c) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.

d)Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

e)Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi

f)Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - Soci

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia enti del terzo settore senza scopo di lucro o economico.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Articolo 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezioni preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’ammissione a socio, deliberata dal consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di una apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui di esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L’eventuale rifiuto della domanda deve essere sempre motivato e comunicato in forma scritta; l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da genitore o tutore.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualifica di socio si perde:

•per decesso;

•per recesso;

•per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito;

•per esclusione:

per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statuari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento si esclusione adottato dal consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

I soci hanno diritto a:

•partecipare a tutte le attività promosse dell’Associazione;

•godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;

•prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

•osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

•astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

•versare la quota associativa il cui ammontare è stabilito annualmente dal consiglio direttivo;

•contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 6 –Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, da:

quote e contributi degli associati;

eredità, donazione e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di distribuzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifichi e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;

contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

entranti derivati da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti oggetto di discussione devono essere depositati presso la sede sociale ed eventualmente accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e i soci possano prenderne visione.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1.L'Assemblea dei soci

2.Il Consiglio Direttivo

3.Il Presidente

4.l'Organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Articolo 8 - L'Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato maggiorenne dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentante in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 5 deleghe (le deleghe saranno al massimo 3 per associato se l’associazione ha meno di 500 soci).

Possono votare gli associati in regola con il versamento della quota sociale alla data dell’assemblea.

È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché' sia possibile verificare l’identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a)nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b)nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c)approva il bilancio;

d)delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

1.responsabilità nei loro confronti;

e)delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

f)delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g)approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h)delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i)delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2.l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull’ eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione e affissione sulla bacheca presso la sede dell’associazione al meno 15 giorni prima dell’assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore e 3 e non superiore a 9 eletti dall’assemblea dei soci. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio direttivo:

•nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed un Segretario, scelto anche fuori dei suoi componenti;

•particolare il Consiglio Direttivo delibera:

•le proposte di modifica dello statuto;

•i programmi delle attività;

•l'ammissione di nuovi soci;

•l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;

•il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione

•i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;

•tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;

•la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa

•tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivi. In caso di cessazione di un consigliere è facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea per la ratifica.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni sono convocate mediante idoneo avviso scritto (posta elettronica, sms, lettera, affissione c/o la sede dell'associazione, pubblicazione sui social network, sito internet dell’associazione) da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano organizzativo che su quello finanziario.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione del circolo, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà del circolo e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo. Il Tesoriere riferisce al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea e scade con il mandato del Consiglio Direttivo.

Art 12 Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12 Revisione legale dei conti

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 14 – Rinvio e Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

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Viene definito "parassita" un organismo, vegetale o animale, che vive in un altro organismo di una specie diversa dalla sua. Si tratta di un ospite dannoso perché vive alle spese dell'organismo ospitante e generalmente gli reca dei danni. Vi sono dei parassiti che riescono a vivere indipendentemente dall'organismo ospitante (detti facoltativi) e altri che, invece, dipendono interamente dall'organismo che li ospita per la loro sopravvivenza. Si distinguono in ectoparassiti, che vivono a contatto della pelle (pulci, pidocchi, zecche, acari, ecc.) e endoparassiti, che vivono all'interno dell'organismo (protozoi, vermi, ecc.). Solitamente i parassiti sono considerati patogeni (portatori di malattia), talvolta fanno il danno appena si sono introdotti nell'ospite, ma vi sono dei casi in cui possono restare senza far danni, pur essendo comunque un potenziale nemico. Ricordiamo che i parassiti vivono alle spese del corpo umano e competono con le cellule umane per accaparrarsi il nutrimento, emettendo rifiuti tossici. Se ne contano più di 100 tipi e possono entrare tramite: * l'acqua che beviamo, * il cibo vegetale impropriamente lavato, * carne cruda o poco cotta, *altre tossine dovute all'ambiente o ai prodotti chimici usati nell'industria farmaceutica o alimentare, * l'uso di antibiotici e medicine che tendono ad abbassare le difese immunitarie, * gli animali domestici, specialmente i cani.


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